Art. 1. Costituzione e Denominazione:

Il 21/06/2023 è costituita l’Associazione O.S.S. socioassistenziale senza scopo di lucro con sede legale in Collegno (To)

Art. 2. Principi che regolano l’Associazione:

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e con i seguenti scopi:

Art. 3. Scopi e finalità:

L’Associazione ha per finalità l’aiuto e il supporto di quanti O.S.S. che operano in strutture pubbliche e private o a domicilio con pazienti affetti da patologie diverse, anziani, persone disabili, autosufficienti o non autosufficienti.

Tende ad istaurare un clima di collaborazione fra O.S.S., i pazienti e le loro famiglie per l’individuazione degli interventi necessari per alleviare le sofferenze fisiche e psichiche dei pazienti e migliorare la qualità della vita.

Vuole essere di supporto a coloro che già formati come O.S.S. sono in attività, ma si trovano di volta in volta a dover affrontare, nella pratica, problemi sempre nuovi (igiene e pulizia del paziente, utilizzo di ogni tipo di ausili, sostegno fisico e psicologico). Aiutare gli O.S.S. ad evitare i rischi e pericoli derivanti dall’attività svolta.

Aiutarli nello stabilire un rapporto non conflittuale, ma collaborativo con operatori di diversa formazione operanti nelle strutture.

A tal fine l’Associazione elaborerà iniziative di carattere culturale – ludico – sportivo (realizzazione di conferenze – convegni, manifestazioni, rassegne, mostre, promozione di attività ludico – sportive) al fine di migliorare la qualità della vita delle persone assistite in un clima di partecipazione anche delle famiglie per una migliore inclusione nella società.
Al tempo stesso vuole creare spazi di comunanza fra gli O.S.S. , medici ed infermieri in un clima di aperta collaborazione.

L’Associazione pur essendo caratterizzata dalla presenza di O.S.S. peruviane/i è aperta all’iscrizione di O.S.S. di diversa nazionalità per favorire quel clima di interscambio di conoscenze ed esperienze utile a rafforzare l’integrazione e inclusività nelle società.

L’Associazione potrà avvalersi per le sue attività di qualificate collaborazioni di professionisti esterni (psicologhe/i-psicoterapeute/i-geriatre/i ecc.) anche come relatori/trici per conferenze e convegni in sintonia ed accordo con le autorità preposte nelle varie sedi.

L’Associazione infine vuole anche essere per la sua specificità un punto di riferimento per far conoscere la vita e cultura peruviana ai pazienti, ai loro famigliari e a tutta la società esterna per renderla sempre più aggregante e inclusiva. A tal fine si propone di tenere collegamenti, e stabilire momenti di collaborazione partecipativa con altre Associazioni di peruviani presenti in Torino e Piemonte.

L’Associazione potrà compiere attività correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio.

Art. 4. Risorse Economiche:

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie (soci sostenitori);

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali o oblazioni;

e) Contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 5. Associati:

Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda al Consiglio direttivo dichiarando di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

a) soci fondatori e onorari
b) soci ordinari
c) soci sostenitori

Sono associati ordinari tutti gli altri. Per divenire Associati ordinari occorre presentare domanda di ammissione ed avere compiuto il diciottesimo anno di età.

L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda sono devoluti alla
competenza del Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari e ordinari hanno diritto di voto in assemblea e partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell’Associazione.

Sono associati simpatizzanti le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilità ogni anno dal Consiglio direttivo, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

a) per decesso;

b) per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo dell’Associazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi: sono considerati. gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati:

A) Gli associati hanno diritto:

1) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e assistenziali;
2) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
2) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
4) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

B) Gli associati sono obbligati:

1) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
2) ad osservare i regolamenti interni qualora esistenti e approvati;
3) a pagare la quota associativa;
4) a svolgere le attività preventivamente concordate;
5) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 7. Quote associative:

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.
Le quote fissate dall’atto costitutivo sono di euro 25,00 per soci ordinari ed euro 50,00 per soci sostenitori.

Art. 8. Organi sociali:

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;
b) Il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) Il Tesoriere.

Art, 9. Assemblea degli associati:

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del tesoriere se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail o pec o cartaceo a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
La convocazione può avvenire anche per via telematica. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio Direttivo:

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il segretario e il tesoriere scegliendolo anche tra i soci non consiglieri.

Di norma ratifica la nomina fatta con l’Atto Costitutivo. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
c) adottare provvedimenti disciplinari;
d) compilare il rendiconto contabile;
e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
f) stabilire eventuali quote supplettive;
g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
h) nominare comitati o commissioni interne;
i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
k) redigere il regolamento al fine della gestione interna;

Art. 11. Attribuzioni del Presidente:

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi
di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art. 12. Il Vicepresidente:

Il Vicepresidente sostituisce ilo Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 13. Il Segretario e il Tesoriere:

Al Segretario competono i seguenti compiti:

1) La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
2) La diffusione delle notizie e comunicazioni interne e con l’estero;
3) L’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
4) La cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione;

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

1) La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
2) L’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
3) La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
4) La predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
5) La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. Rendiconto contabile:

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e Finanziario.
Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Art. 15. Divieto di distribuzione di utili:

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo:

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 17. Modiche allo Statuto. Scioglimento:

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 18. Norme di rinvio:

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.